Le recenti normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e principalmente il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA n. 81 del 09/04/2008 integrato con Legge del 7 Luglio 2009 n. 88 e Decreto Legislativo del 03 Agosto 2009 n. 106, impongono corsi di formazione ad informazione del Datore di Lavoro e del personale.
La proposta formativa che l'E.Se.F.O.P. sviluppa nel settore della sicurezza è costituita da un insieme di corsi che, oltre a considerare i bisogni formativi di base per svolgere i ruoli di ADDETTO ANTINCENDIO, RSPP(Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione), di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO e di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), considera anche le necessità di approfondimento e di ulteriore sviluppo espresse da datori di lavoro e dipendenti per acquisire quelle specifiche competenze in grado di sostenere ruoli e funzioni indispensabili alla realizzazione della sicurezza e igiene del lavoro nei contesti aziendali.
Pertanto la finalità dei corsi è quella di consentire ai partecipanti di acquisire quelle conoscenze che costituiscono il pre-requisito necessario per dar vita ad una politica della sicurezza che non potrà non essere sostenuta dallo sviluppo di processi di tipo organizzativo gestionale.
ogni lavoratore dovrà, pertanto,conoscere i rischi che gravano sui luoghi di lavoro, ed essere in grado di intervenire velocemente adottando le dovute precauzioni affinchè l'attività lavorativa possa essere svolta nella dovuta tranquillità.
OBBLIGHI E SCADENZE
I CORSI SONO OBBLIGATORI PER TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN DIPENDENTE (bar, supermercati, parrucchierie, alimentari, aziende agricole-edili, studi professionali, forni, pasticcerie, alberghi, ristoranti.....)
IL DATORE DI LAVORO E', INOLTRE, OBBLIGATO A REDIGERE:
- Ducumento sulla valutazione dei rischi (con data certa);
- Piano di evacuazione;
- DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio da Interferenze)
- deve procedere alla nomina dell'RSPP, degli ASPP, del Medico Competente, dell'RLS e degli Addetti al Primo soccorso e antincendio.
ALCUNE SANZIONI previste dal D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) per gli inadempimenti
- Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5000 a 15000 per il datore di lavoro che omettesse la valutazione di rischio (art. 55);
- Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 per i lavoratori che non rispettassero l'art. 20 che li obbliga al rispetto di precise misure di sicurezza (art.59);
- Arresto fino a un anno o ammenda da 1000 a 10000 dove si verificassero inadempienze nella messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche (art.87);
- Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 ai 10000 per il datore di lavoro che non rispettasse le norme in materia di segnaletica di sicurezza (art.165);
- Arresto fino a otto mesi o ammenda dai 4000 ai 12000 per il datore di lavoro che non preservasse il lavoratore dai rischi derivanti da agenti fisici come il rumore o i campi elettromagnetici, ecc...(art.219);
- Arresto fino a otto mesi o ammenda dai 2000 ai 4000 per il datore di lavoro che non rispettasse le disposizioni in materia di misure igieniche (art 282).
Queste ed altre sanzioni sono previste per tutte le inadempienze in cui possono incorrere i datori di lavoro così come i lavoratori stessi.